DISTACCO ESTERO DEI LAVORATORI DIPENDENTI

 

Il rilascio online del modello A1 dal 1° settembre 2019

 

Al fine di agevolare i datori di lavoro nella presentazione delle richieste di rilascio del documento A1, l’Inps ha realizzato una nuova procedura finalizzata ad informatizzare l’iter procedurale previsto per l’emissione di tale certificazione, che a decorrere dal 1.09.2019 deve essere presentata all’Inps esclusivamente in via telematica da parte dei datori di lavoro o degli intermediari per le tipologie di lavoratore subordinato distaccato, accordo in deroga per distacco lavoratore dipendente e lavoratore marittimo.

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è tornato a occuparsi delle violazioni legate al distacco transnazionale, nella nota 5398 del 10 giugno 2019. Un fenomeno che si sta sviluppando negli ultimi anni, tanto che rientra a pieno titolo nella programmazione annuale dei controlli dello stesso INL.

 

Cosa è il modello A1

Il documento portatile A1 viene rilasciato per certificare la legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore, titolare del modello, nei casi in cui lo stesso svolga un’attività lavorativa in uno o più Stati che applicano la regolamentazione comunitaria per la durata massima di 24 mesi, eventualmente prorogabili fino a 60 mesi su autorizzazione delle Autorità amministrative competenti dei Paesi interessati. Il lavoratore, detto “distaccato”, rimane assicurato ai fini previdenziali nel Paese UE in cui ha sede l’impresa distaccante o in quello di esercizio abituale dell’attività lavorativa autonoma. La normativa comunitaria si applica:

- agli Stati membri dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (isole di Reunion, Mayotte, Guyana francese, isole ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille: Martinica, Guadalupa e l’isola di Saint Martin), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia;

- agli Stati SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein);

- alla Svizzera, in applicazione dell’accordo CH-UE.

 

Novità dal 1° settembre

Passa su web la gestione del modello A1 dal 1° settembre, che riguarda la presentazione delle richieste di rilascio dell’A1 da parte dei datori di lavoro o degli intermediari abilitati, con riferimento a queste casistiche: lavoratore marittimo, lavoratore subordinato distaccato, accordo in deroga per distacco di lavoratore dipendente.

Restano al momento escluse dal canale telematico le tipologie di richieste del modello per le quali è prevista la presentazione diretta da parte del lavoratore interessato, nei casi di:

û lavoratore autonomo distaccato (articolo 12, § 2, Regolamento (CE) 883/2004);

û lavoratore autonomo che esercita un’attività in più stati (articolo 13, § 2, Regolamento (CE) 883/2004);

û lavoratore autonomo e subordinato che esercita un’attività in più stati (articolo 13, § 3, Regolamento (CE) 883/2004);

û dipendente pubblico (articolo 11, § 3, lettera b), Regolamento (CE) 883/2004);

û dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più stati (articolo 13, § 4, Regolamento (CE) 883/2004);

û lavoratore subordinato che esercita un’attività in più stati (articolo 13, § 1, Regolamento (CE) 883/2004);

û personale di volo e di cabina (articolo 11, § 5, Regolamento (CE) 883/2004);

û eccezione (articolo 16, Regolamento (CE) 883/2004) che possono riguardare un generico accordo in deroga sia per i lavoratori dipendenti che autonomi;

û lavoratore subordinato/autonomo che è assoggettato alla legislazione dello stato in cui lavora (articolo 11, § 3, lettera a), Regolamento (CE) 883/2004).

In queste situazioni la trasmissione della domanda deve avvenire con la procedura attualmente in uso (tramite pec, lettera raccomandata A/R o a mano alle strutture territoriali Inps competenti).

 

Presentazione della domanda

La procedura per la richiesta telematica del documento A1 si esegue nelle seguenti fasi.

1. il datore di lavoro o l’intermediario abilitato deve accedere al servizio attraverso il “Portale delle Agevolazioni (ex-DiResCo)”, disponibile sul sito Inps nella sezione dedicata alle aziende e ai consulenti e selezionare il modulo “Distacchi”;

2. inserendo la matricola aziendale si accede alla home page del modulo, dove viene presentato l’elenco dei lavoratori per i quali sono già state effettuate richieste della certificazione A1;

3. selezionando l’opzione “Inserimento domanda” sarà possibile procedere all’inserimento di una nuova richiesta, scegliendo tra le tipologie proposte.

Per tutte le domande approvate che si trovano nello stato "Accolta" verrà prodotta la certificazione A1 in formato pdf, da rilasciare al lavoratore, utilizzando da parte dell’Inps la facoltà concessa dall’articolo 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993, che consente la firma dei documenti con sistemi a mezzo stampa quando sono emessi da una procedura informatica. Non sono, pertanto, più richiesti il timbro e la firma autografa del responsabile della sede Inps che rilascia il documento.

 

Regime sanzionatorio

Se il distacco è realizzato senza la presenza del modello A1 può costituire un indicatore che la situazione non sia qualificabile come distacco genuino; in questo caso, l’infrazione è analizzata dagli Ispettori come uno degli elementi utili per la valutazione complessiva, sebbene non decisivo, poiché il distacco potrebbe comunque risultare genuino. Nel caso opposto, la presenza del modello A1, ovvero della relativa richiesta con data certa, non esclude la possibilità per gli organi di vigilanza di accertare eventuali ipotesi di frode, abuso o elusione.

La conseguenza è l’applicazione della sanzione pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, analogamente a quanto previsto in caso di appalto illecito. La sanzione non può essere inferiore a 5mila euro né superiore a 50mila euro. È esclusa l’applicazione della sanzione per lavoro nero poiché, seguendo l’interpretazione offerta dall’interpello 27/2014, la prestazione lavorativa è comunque tracciata attraverso il modello A1 fornito dalla società di servizi estera.

L’autenticità del distacco può essere messa in discussione anche quando la sua durata è superiore a 24 mesi o comunque si rilevano elementi che depongono a favore della non temporaneità del distacco stesso.

 

 

02/09/2019

 

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